venerdì 30 novembre 2007

Armi, riforma della normativa sulla detenzione


Schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23.11.2007


Schema di disegno di legge recante

“Revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori, nonché in materia di custodia di armi, munizioni ed esplosivi”

(Approvato dal Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 35 t.u.l.p.s.)

1. All' articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 di seguito denominato "testo unico", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

"E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi anche tra privati a coloro che non siano muniti di una licenza di porto d'armi o del nulla osta all'acquisto e alla detenzione previsto dall' articolo 37-bis. Salvo che per i titolari di porto d'armi per difesa personale, il nulla-osta è sempre prescritto per la detenzione delle armi nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze, ovvero all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Il contravventore a taluna delle disposizioni dei commi precedenti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 100 a euro 250. La stessa pena si applica all'acquirente o al cessionario delle armi.".

b) i commi sesto e settimo sono soppressi.

Art. 2

(Introduzione dell'articolo 37-bis t.u.l.p.s.)

1. Dopo l'articolo 37 del testo unico, è inserito il seguente:

"Art. 37-bis.

1. L'acquisto e la detenzione di armi comuni da parte dei privati sono soggetti al nulla osta del questore.

2. Il nulla osta consente l'acquisto delle armi per le quali è stato concesso entro due mesi dalla data del rilascio. Salvo quanto previsto dall'articolo 43-bis, commi 2 e 3, il nulla osta è, altresì, valido ai fini del trasporto delle armi per le quali è stato concesso fino al luogo di detenzione, nonché, senza limiti temporali, ai fini della detenzione delle stesse nei luoghi di privata dimora e nelle relative appartenenze ovvero, nei casi di dimostrato bisogno, all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

3. Il nulla osta non è richiesto:

  1. per i titolari di licenza di porto d'armi per difesa personale;
  2. per i titolari di licenza di porto d'armi sportivo, per tiro a volo o per l'esercizio dell'attività venatoria, limitatamente all'acquisto e al trasporto delle armi specificamente destinate a tali attività;
  3. per le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, nei limiti di cui all'articolo 38; .
  1. per i titolari di licenza di collezione di armi antiche, artistiche, rare o di interesse storico, limitatamente a tali armi;

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è punita con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino ad euro 250.

5. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori.".

Art. 3

(Modificazioni all’articolo 42 t.u.l.p.s. e all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

1. L'articolo -42. del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

"Art. 42.

1. Il porto delle armi fuori dai luoghi di cui all'articolo 37-bis può essere consentito solo per le anni comuni da sparo ed è soggetto a licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché ai limiti, alle condizioni ed alle prescrizioni previste da disposizioni di legge o di regolamento o imposte dall' autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse.

2. Per le esigenze di difesa personale, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di porto d'armi è rilasciata dal prefetto, per le armi corte, e dal questore, per quelle lunghe, ed ha validità di due anni.

3. Per gli usi venatorio e di tiro a volo la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di sei anni; per le altre attività di tiro la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di due anni. Fuori dei luoghi di caccia e di quelli deputati al tiro, la licenza autorizza esclusivamente il trasporto dell' arma, con l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte dall' autorità.

4. Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi.

5. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento concernenti il rilascio ed il rinnovo delle licenze di porto d'armi, le copertine delle licenze e le relative fotografie hanno la validità di sei anni.".

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole "dal terzo comma dell'articolo 42" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 42".

Art. 4

(Modificazioni all’art. 43 t.u.l.p.s.)

All’articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il secondo comma è sostituito dal seguente:

    "La licenza può essere rifiutata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi, in ragione della propria condotta o di altri concreti elementi, non dà sufficiente affidamento di non abusare delle armi.";

  2. dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"La licenza può essere rifiutata anche nel caso di sentenza adottata a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale."

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche relativamente alla licenza di trasporto ed al nulla osta all’acquisto e alla detenzione di armi."

Art. 5

Dopo l’articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, è inserito il seguente:

Fermo quanto previsto dall’articolo 43, la licenza di portare armi ed il nulla osta al loro acquisto ed alla loro detenzione non possono, altresì, essere rilasciati a chi non dimostri di avere l’idoneità psicofisica e la capacità tecnica al maneggio delle armi.

L’idoneità psicofisica e la capacità tecnica devono essere comprovate al momento del rilascio. Per i titolari di licenza di porto d’armi per uso venatorio e di tiro a volo, l’idoneità psicofisica al maneggio delle armi viene verificata con cadenza triennale.

  1. Con decreto del Ministro della salute di concerto con i ministri dell’interno , della giustizia e della difesa sono determinate le certificazioni sanitarie e le verifiche diagnostiche e tecniche occorrenti per l’accertamento dell’idoneità psicofisica al porto e alla detenzione delle armi, nonché le certificazioni occorrenti per confermarne la permanenza e la relativa periodicità. Gli organi sanitari pubblici abilitati al rilascio delle certificazioni sono costituiti da almeno tre membri, di cui uno psichiatra. Ai componenti delle predette Commissioni non spetta alcun compenso.

  2. Il questore ha facoltà di rilasciare il nulla osta di cui all’articolo 37-bis anche in assenza delle certificazioni di idoneità psicofisica e della capacità tecnica al maneggio delle armi nei soli casi di acquisto per collezione o raccolta o altri giustificati motivi che non comportano l’impiego dell’arma. In tal caso, il nulla osta contiene l’espressa indicazione del divieto di impiego delle armi e di acquisto e detenzione delle relative munizioni, nonché le prescrizioni per la custodia.
  3. La perdita dell’idoneità psicofisica comporta l’adozione da parte del prefetto dei provvedimenti necessari ai sensi dell’articolo 39. Le armi o le munizioni sono consegnate, senza diritto ad indennizzo, presso l’ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio, per l’ulteriore cessione ad enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall’articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110. Su richiesta dell’interessato, allo stesso è assegnato un termine entro il quale le armi o le munizioni possono essere cedute a soggetti autorizzati a detenerle; perfezionata la cessione, gli acquirenti ritirano le armi o le munizioni presso l’ufficio di polizia o comando dei carabinieri ove esse sono custodite.

Art. 6

(Modificazioni all’articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

  1. All’articolo 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al primo comma, dopo le parole "con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica" sono aggiunte le seguenti: "osservate, in ogni caso, le misure minime di sicurezza determinate con decreto del Ministro dell’interno.";
  2. i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

"Chiunque rinviene un’arma o parti di essa, ovvero munizioni di qualsiasi specie, ovvero esplosivi di qualunque natura, è tenuto a darne immediata notizia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri, che impartisce le disposizioni per la consegna. L’ufficio presso il quale si effettua il deposito rilascia apposita ricevuta.

Lo stesso obbligo sussiste per chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di depositi clandestini di armi, munizioni ed esplosivi.

Il trasgressore è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino ad euro 200.".

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, coloro che detengono armi o parti di esse e munizioni di qualunque specie acquisite legalmente e non denunciate, non sono punibili ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora provvedano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell' accertamento del reato, a:

  1. denunciarne la detenzione all'ufficio di polizia o comando dei Carabinieri competente per territorio;
  2. cedere le armi o le munizioni a soggetti autorizzati a detenerle;
  3. consegnare le armi o le munizioni, senza diritto ad indennizzo, presso l'ufficio di polizia o comando dei carabinieri competente per territorio, per l'ulteriore cessione a enti che possono legittimamente detenerle o per il versamento agli organi del Ministero della difesa che provvedono alla distruzione, salvo quanto previsto dall’ articolo 32, nono comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Art. 8

(Invarianza di spesa)

1. Dal presente provvedimento non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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